La motivazione del giudizio appare descrivere le ragioni che hanno condotto la Commissione a pervenire all’esito negativo, in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016. Nel caso in cui i giudizi individuali della maggioranza dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale, il ricorso deve essere rigettato.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO