Considerato che le questioni prospettate nel ricorso, specialmente per quanto concerne la legittimità del “punteggio cumulativo” asseritamente attribuito dalla Commissione giudicatrice ai candidati, richiedono un grado di approfondimento proprio della fase di merito della causa e ritenuto che, tenuto anche conto dell’esigenza di conciliare, ex art. 12 bis, co. 2, d.l. 68/2022, l’interesse del ricorrente con i tempi per l’attuazione del PNRR, le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 17053 del 29.10.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – LIMITI DEL GIUDICATO – VALORI SOGLIA – AUTONOMO GIUDIZIO DI MERITO SULLA MATURITÀ SCIENTIFICA – MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO COLLEGIALE – RAPPORTO CON I GIUDIZI INDIVIDUALI – NATURA NON COMPARATIVA DELLA PROCEDURA – POSIZIONE RICONOSCIBILE NELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA – SETTORE CONCORSUALE 08/E2 – RIGETTO