Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 580 del 12.4.2023

RICERCATORE DI TIPO B – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – FORMAZIONE DI UNA NUOVA GRADUATORIA – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - SETTORE CONCORSUALE 12/B1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/04 – UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA - ACCOGLIMENTO

Nel sistema delineato dal d.P.R. n. 117/2000 la procedura di selezione dei candidati idonei a ricoprire il posto di ricercatore universitario non si conclude con la redazione di una graduatoria di merito dei partecipanti al concorso; più nello specifico, l’art. 24, comma 2, impone solo che sia formulata la proposta di chiamata nei confronti del candidato risultato vincitore, rimettendo all’autonomia regolamentare dei singoli atenei la scelta sulla graduatoria finale, affinché la procedura selettiva possa concludersi, oltre che con l’individuazione del vincitore, con la lista degli idonei graduati a seconda del punteggio di merito ricevuto.

Il regolamento che si esprime in termini di “candidati meritevoli di chiamata” e prevede una “scala comparativa di merito” (espressione che, a prescindere dalla formulazione letterale, è ragionevolmente da intendersi nel senso della formazione di una scala comparativa ordinata), nel complesso depone nel senso della formazione di una graduatoria di merito, mentre non si giustificherebbe nel caso di valutazione polarizzata esclusivamente intorno all’unico candidato idoneo. Pertanto, deve ritenersi illegittima la determinazione dell’Ateneo che ha rigettato l’istanza di scorrimento sul presupposto (erroneo) della mancata formazione di una graduatoria.

La deliberazione del Consiglio di Dipartimento con la quale, su impulso del Direttore Risorse Umane, è stata formulata proposta di copertura del posto vacante mediante nuova selezione, essa è di per sé priva di immediata lesività avendo natura di mero atto interno; lesività viceversa caratterizzante invece il decreto rettorale di indizione della nuova selezione.

La qualità di idoneo in una graduatoria ancora efficace non attribuisce, a fronte della carenza in organico di professionalità corrispondenti, un diritto soggettivo all’assunzione e ciò in quanto la pubblica amministrazione non è vincolata a sopperire a tale carenza, dovendo preliminarmente verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge e della necessaria provvista finanziaria per il reclutamento di personale. Ne consegue che, ove l’amministrazione si determini a colmare il vuoto d’organico, a fronte dell’alternativa tra assumere il nuovo personale attingendo dalla graduatoria efficace ovvero indire una distinta procedura selettiva, il soggetto pubblico dovrà orientare la propria scelta in conformità al principio del favor ordinamentale per l’utilizzazione delle graduatorie con idonei, principio che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica e recede solo in ipotesi di speciali discipline di settore, di particolare circostanze di fatto o comunque di ragioni di interesse pubblico prevalente, le quali devono comunque in ogni caso essere puntualmente indicate all’atto di assumere le relative determinazioni.

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