Editoriale di Giorgio Grasso (Professore ordinario di Diritto costituzionale e diritto pubblico nell’Università degli Studi dell’Insubria)
A una prima lettura, il disegno di legge di revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, comunicato in Senato dal Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini agli inizi di giugno 2025, presenta, come indica il titolo di queste brevi note di commento, luci e ombre rispetto alle sue precipue finalità di semplificazione delle disposizioni sul reclutamento universitario, il cuore della regolamentazione che offre il testo e a cui mi rivolgerò tralasciando le restanti disposizioni del disegno di legge, sulla mobilità dei docenti universitari e sulla disciplina transitoria che deriva necessariamente dall’intervento di riforma.
Frutto del lavoro preparatorio di un apposito Gruppo di Lavoro, costituito presso il Ministero nel settembre del 2024, il disegno di legge è attualmente (settembre 2025) all’esame della 7a Commissione permanente, “Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica”, e in particolare di un suo Comitato ristretto, e la circostanza del suo collegamento con la manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 126-bis del Regolamento del Senato, fa prevedere che esso sia destinato a essere approvato in tempi certi, insieme al disegno di legge di bilancio.
Giocando un po’ con le parole, come si può fare con un editoriale come questo, mi sento di dire che le ombre che circondano il testo finiscono, nella loro grande oscurità, per travolgere alcune luci che pure il disegno di legge contiene.
Evidentemente è l’abolizione del sistema dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) che ha accompagnato dalla sua prima tornata del 2012 sino ad oggi le modalità di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, in virtù delle previsioni del vigente articolo 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, a rappresentare un punto di assoluta criticità, non perché l’ASN non abbia dimostrato alcune pecche, che anche la relazione al disegno di legge evidenzia, esprimendo «un generale smarrimento della sua natura iniziale», soprattutto nel momento in cui si è affermata l’idea che l’ASN potesse costituire «una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo», con la conseguenza, tra l’altro, di allungare sino a 12 anni la validità del titolo abilitativo conseguito, originariamente prevista in quattro anni, ma perché è del tutto inadeguato il meccanismo sostitutivo dell’ASN che il disegno di legge propone (simili, pesanti, obiezioni sul punto sono mosse anche da R. Calvano).
L’ammissione alle procedure di chiamata, bandite dalle Università, per i posti di professore ordinario e associato, si fa dipendere infatti dal possesso di «specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che dovranno essere individuati con apposito procedimento che coinvolge il Ministro dell’università e della ricerca, l’ANVUR e il CUN. Un primo elenco di tali condizioni è già indicato dalla legge, che riprende gli attuali titoli richiesti per il conseguimento dell’ASN, apparendo di particolare rilievo «il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo conto delle caratteristiche di ciascun gruppo scientifico-disciplinare in diversa misura per la prima e la seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi», così andando a sostituire gli attuali valori soglia utilizzati per l’ASN e previsti dalla normativa in vigore. Ma il possesso di questi requisiti (e qui sta il profilo dolentissimo del provvedimento legislativo in commento) sarà oggetto di una mera dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da parte dei candidati ai concorsi locali, mediante una procedura telematica che dovrà essere predisposta dal Ministero. «Differentemente dal sistema ASN» – si rileva nella relazione del Ministro Bernini – «il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato, un patentino o altro tipo di esito documentale, ma costituirà unicamente lo strumento per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione», tanto che «il caricamento – recte, la dichiarazione sostitutiva del candidato – della documentazione attestante il relativo possesso non implica alcuna valutazione da parte del MUR», spettando «poi alle commissioni locali delle singole procedure di reclutamento l’effettiva verifica della sussistenza dei predetti requisiti», come recita la relazione tecnica del disegno di legge.
La rinuncia alla previsione di una commissione, formata da professori della materia (dal 2024, i nuovi gruppi scientifico-disciplinari, ma rispetto alle Commissioni ASN ancora in carica i vecchi settori scientifico-disciplinari), che a livello nazionale accerti, entrando nel merito della produzione scientifica dei candidati, il possesso dei titoli atti a concorrere a futuri posti di professore ordinario o associato, appare irrazionale e deresponsabilizzante (analogamente ancora R. Calvano), in una logica deteriore di todos caballeros, che non si giustifica né dinanzi all’alto contenzioso che il modello ASN ha prodotto (come emerge agevolmente dai dati dello stesso Osservatorio UniCoLab) e neppure rispetto alla circostanza che nei settori bibliometrici «il mero raggiungimento dei valori-soglia quantitativi è per lo più ritenuto sufficiente, e non già solamente necessario, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, riducendo o addirittura eliminando il peso della valutazione qualitativa che spetterebbe alla Commissione ASN», come recita la relazione del Ministro. Si tratta infatti di una rinuncia che appare ben lontana dalla capacità di valorizzare, come ancora la relazione del Ministro ripetutamente evidenzia, il principio costituzionale di autonomia, declinato sotto forma di «autonomia responsabile», affidando «alle università la gestione dei processi di selezione nelle procedure concorsuali per la chiamata di posti di professori di prima e di seconda fascia» (efficacemente R. Calvano ritiene una «apoteosi dell’irrazionalità» il tentativo di giustificare la riforma proprio nel nome dell’art. 33, comma 6, Cost.).
Il sistema dell’ASN ha corretto alcune evidenti storture che il meccanismo (con terne di candidati idonei, poi bine e, infine, con un solo candidato ritenuto vincitore) dei concorsi locali della legge n. 210 del 3 luglio 1998 aveva determinato, realizzando un opportuno pareggiamento nazionale di tutti i candidati, di fronte al quale è stato semmai di nuovo il localismo a rappresentare un potenziale vettore di differenziazioni non sempre giustificate tra candidati ugualmente meritevoli, ma che in ragione per esempio dell’effettiva disponibilità di budget hanno accelerato o ritardato la rispettiva progressione di carriera. Diversa questione, non oggetto peraltro di queste note, è quella di fornire sempre un giudizio positivo e privo di obiezioni sul lavoro svolto da tutte le diverse commissioni ASN, nelle sei tornate effettuate dal 2012 a oggi.
Altre disposizioni del disegno di legge meritano, invece, un certo apprezzamento.
Intanto, mi riferisco alle previsioni che tendono a unificare le regole per la composizione delle commissioni giudicatrici nelle diverse Università per le procedure relative alle chiamate dei professori di prima fascia, di seconda fascia e per i posti da ricercatore tenure track, previsioni rivolte a superare una disciplina eccessivamente frammentata nei regolamenti di Ateneo sulle chiamate e che difficilmente si può giustificare nel nome dell’autonomia universitaria dell’art. 33, comma 6, Cost.: commissioni di tre membri, commissioni di cinque membri, commissioni deliberate con una proposta secca dei Consigli di Dipartimento, commissioni formate con un membro designato e con il sorteggio dei restanti componenti da una o più rose di nominativi, variabili nel numero, a tacere dell’effettivo rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione delle commissioni e di molte altre disomogeneità che traspaiono leggendo gli attuali regolamenti di Ateneo.
Il disegno di legge propone cinque commissari per i concorsi da ordinario e da associato, permettendo nel secondo caso che anche professori di seconda fascia possano fare parte delle commissioni giudicatrici (nel massimo di due su cinque), «per quanto possibile, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti … previsti per le funzioni di professore di prima fascia», con almeno un componente interno all’Università che ha indetto la procedura e almeno quattro componenti esterni all’Università che ha aperto il bando, individuati «previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso», con alcune mirate e condivisibili esclusioni tra cui spicca, «ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta», quella «dei professori che, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare». Tre commissari sono invece pensati dal testo per i concorsi da ricercatore, di cui almeno uno di prima fascia, con le medesime prescrizioni riferite ai concorsi da professore, sempre con un componente interno, designato, e due componenti esterni sorteggiati.
Delicato è certamente il momento del sorteggio, in quanto il testo non sembra chiarire che cosa debba intendersi per «docenti disponibili a livello nazionale», se tutti quelli astrattamente presenti nell’elenco delle pagine del Cineca, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, o quelli che, per esempio a seguito di un appello pubblico di ogni singola Università e ovviamente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, si siano resi appunto disponibili a essere estratti per una specifica procedura di chiamata. Questa seconda interpretazione si fa preferire anche per assicurare davvero il meccanismo di rotazione, rispetto alla presenza in due commissioni giudicatrici nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, prefigurando una previa verifica da parte degli Atenei sui nominativi dei professori disponibili a entrare nella rosa dei sorteggiabili.
Di sicura utilità è altresì la disposizione che, per le procedure di chiamata dei posti da professore ordinario o associato, stabilisce la necessità di una «discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati», così come appiano convincenti e opportune, per tutte le procedure di reclutamento, di professori e ricercatori, sia la «previsione che la commissione giudicatrice conclud[a] i propri lavori indicando il candidato più meritevole», un solo candidato più meritevole aggiungerei, soddisfacendo le conclusioni di una recente pronuncia del Consiglio di Stato, ricordata anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, che ha censurato il regolamento dell’Università di Trento che dava la possibilità alle commissioni di indicare una terna di candidati idonei, riservando la scelta del vincitore ai Dipartimenti in sede di proposta di chiamata, sia la prescrizione che dà la possibilità per il Dipartimento, competente a chiamare il professore o ricercatore, di invitarlo «a tenere un seminario pubblico», prima di procedere concretamente alla chiamata.
Di un certo interesse, infine, è la disposizione che assegna a un decreto del Ministro, senza la partecipazione dell’ANVUR peraltro, il compito di definire apposite linee-guida per la valutazione di tutti i vincitori delle procedure qui in esame, «ai fini dell’assegnazione del fondo di finanziamento ordinario delle università e del contributo [riferito alle università non statali legalmente riconosciute], secondo principi di premialità e autonomia responsabile», benché solo una volta che queste linee-guida saranno approntate si potrà cogliere l’effettività della periodica valutazione della produttività scientifica e la sua capacità di realizzare quanto la relazione al disegno di legge auspica assai ottimisticamente, e cioè agganciare il reclutamento effettuato «alla valutazione della ricerca, con conseguenze tangibili e a lungo termine sulla dinamica del finanziamento degli Atenei».