L’ISTANZA D’ACCESSO AGLI ATTI DEI CONCORSI UNIVERSITARI

Il candidato che partecipa ad un concorso universitario, una volta pubblicato il Decreto Rettorale di approvazione degli atti, ha il diritto di accedere agli atti della procedura mediante l’esame e/o l’estrazione della copia di documenti amministrativi, come, ad esempio, i provvedimenti di nomina della Commissione, i verbali della Commissione, la delibera del Consiglio di Dipartimento di proposta di chiamata, la delibera del CdA di approvazione della chiamata.

Il diritto di accesso, che garantisce la piena partecipazione procedimentale e assicurarne l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa, trova il suo fondamento nell’art. 97 Cost. e specificatamente negli artt. 22 ss l. n.  241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), il cui contenuto può trovare ulteriore specificazione anche nei regolamenti di Ateneo in materia.

L’esercizio del diritto di accesso è intimamente connesso a garantire la effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

L’art. 22 della suddetta legge prevede, infatti, che “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” ha diritto di accedere ai documenti detenuti da una pubblica amministrazione; in senso analogo l’art. 24, comma 7, prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

L’accesso agli atti si esercita trasmettendo una istanza al Responsabile del procedimento individuato nel bando del concorso. Tale istanza deve contenere tutti gli elementi essenziali (compresa la individuazione degli atti richiesti) e deve motivare in modo chiaro la legittimazione e l’interesse alla acquisizione della documentazione. Da una lettura combinata dell’art. 24, comma 3 e dell’art. 1 del DPR 184/2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) si ricava che l’istanza di accesso deve essere motivata da un interesse diretto, concreto e attuale che sia collegato ai documenti richiesti, non potendo essere finalizzata “ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazione”.

L’Università ha 30 giorni per rispondere. In caso di diniego o di silenzio, il candidato potrà presentare ricorso al Tar (art. 116 c.p.a.).

L’interesse del candidato a conoscere i documenti inerenti alla procedura dopo l’approvazione degli atti da parte del Rettore è sicuramente diretto e concreto in quanto la sua “posizione costituisce la situazione legittimante l’istanza di accesso, essendoci un chiaro ed indiscutibile nesso di strumentalità tra la sua posizione e i documenti di cui viene chiesta l’ostensione e non essendo ravvisabile un’ipotesi di controllo generalizzato dell’attività dell’Università” (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 877 dell’11.4.2023).

Tuttavia potrebbe non avere i caratteri dell’attualità, come nel caso in cui la istanza di accesso sia presentata durante i lavori della Commissione e prima ancora dell’approvazione degli atti; in tal caso l’accesso potrebbe essere differito.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato più specificatamente, quando l’istanza sia motivata dalla necessità di reperire informazioni e dati, contenuti in atti o documenti anche non conosciuti, detenuti dalla Amministrazione, al fine di vagliare la possibilità di far valere i diritti e gli interessi in sede giurisdizionale, “l’amministrazione deve dunque consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano)…” (Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 11.4.2023, n. 2198); l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente deve essere accolta in quanto funzionale all’impugnazione dei medesimi atti di cui è richiesta l’ostensione e, correlativamente, alla tutela del bene della vita anelato dal ricorrente, dovendosi ritenere sussistente il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare (Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 618 del 17.3.2023).

Tuttavia, il diritto all’accesso è esercitabile salvo alcuni limiti normativamente previsti:

– innanzitutto, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono (art. 22, comma 2).

–  “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”.  Nello specifico, per quanto rileva ai fini del presente scritto,

1. Il diritto di accesso è escluso: (…)

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi: (…)

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;” (art. 22, comma 3).

In ogni caso la giurisprudenza amministrativa afferma, in relazione ai semplici dati anagrafici funzionali all’integrazione del contraddittorio, che deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione – così Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 28.4.2023, ord. n. 7305); in materia di selezioni pubbliche – fatti salvi eventuali dati sensibili presenti nelle domande di partecipazione, che dovranno essere oscurati – le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990 (Tar Lombardia, Milano, sez. I, 11.4.2023, n. 877).

Avv. Umberto Cellai

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PROFESSORE ORDINARIO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VALORE CONFESSORIO ATTO AMMINISTRATIVO – SETTORE CONCORSUALE 13/D1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01 – UNIVERSITA’ DI SIENA – ACCOGLIMENTO

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