LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI “A PIÙ MANI”

Una particolare attenzione deve essere posta, come conferma la giurisprudenza amministrativa, sulla problematica relativa alla valutazione da parte delle Commissioni giudicatrici delle pubblicazioni “a più mani”, intese come quelle opere scritte in collaborazione tra più studiosi.

In generale, ai fini della valutazione dei candidati, la l. n. 240/2010 rimette alla disciplina regolamentare del Ministero dell’Università e della Ricerca la definizione dei criteri e dei parametri di massima per valutare il profilo scientifico dei candidati.

Il Ministero ha, quindi, disciplinato i suddetti criteri per la valutazione nei concorsi universitari:

dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della l. n. 240/2010 con l’art. 3 del D.M. 25.5.2011, n. 243 (Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della legge n. 240/2010);

– nei concorsi universitari, dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010 attraverso l’art. 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344 (Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti).

Si noti che la disciplina regolamentare nulla ha previsto, in modo specifico, per la definizione dei suddetti criteri e parametri per valutare, in un concorso universitario, i professori di I e II fascia. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 è applicabile anche ai concorsi per professore di I e II fascia, essendo ritenuta legittima l’‘attualizzazione’ dei criteri da parte della Commissione “alle diverse necessità dei docenti, valendosi di quella possibilità di adattamento in relazione alla tipologia e all’ambito concorsuale del posto messo a concorso,” (Tar Toscana, sez. IV, 14.10.2024, n. 1158).

Il Ministero ha anche disciplinato, con l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 76 del 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), i criteri per valutare le pubblicazioni nelle procedure di Abilitazione scientifica nazionale.

Più nello specifico, quanto alla produzione scientifica, l’art. 3 del D.M. 25.5.2011, n. 243 prevede che nei concorsi universitari per ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della l. n. 240/2010, spetta alle Commissioni giudicatrici la valutazione dei candidati, “sulla base dei seguenti criteri:

“a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”.

Nei concorsi universitari per ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010, l’art. 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344, applicabile, come detto, anche ai concorsi per professore di I e II fascia (Tar Toscana, sez. IV, 14.10.2024, n. 1158), prevede che “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al  comma è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e  rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza  di  ciascuna  pubblicazione  con  il  profilo  di professore universitario di seconda fascia da  ricoprire  oppure  con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza  scientifica  della  collocazione   editoriale   di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno  della  comunità scientifica;

d) determinazione  analitica,  anche  sulla  base   di   criteri riconosciuti   nella   comunità   scientifica   internazionale    di  riferimento, dell’apporto individuale del  ricercatore  nel  caso  di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) nell’ambito dei settori in cui  ne  è  consolidato  l’uso  a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

      1) numero totale delle citazioni;

      2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

      3) «impact factor» totale;

      4) «impact factor» medio per pubblicazione;

      5) combinazioni dei precedenti  parametri  atte  a  valorizzare l’impatto della  produzione  scientifica  del  candidato  (indice  di Hirsch o simili)”.

Dello stesso tenore è l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 76 del 2012 che regola la valutazione delle pubblicazioni nelle procedure di Abilitazione scientifica nazionale:

2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri:

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D;

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari”.

La determinazione analitica dell’apporto individuale è stata ricostruita nella prassi amministrativa e dalla giurisprudenza amministrativa alla luce di più criteri.

Tra le modalità di determinazione dell’apporto individuale si enucleano:

a) l’indicazione esplicita dell’autore:

La modalità preferibile è l’indicazione esplicita nella pubblicazione stessa delle parti attribuibili a ciascun autore, essendo ormai prassi nel mondo accademico che ogni partecipante faccia indicare in modo esplicito il proprio contributo personale.

b) dichiarazioni dei coautori:

L’apporto individuale può essere dimostrato anche attraverso la produzione di dichiarazioni congiunte degli autori rese anche successivamente alla pubblicazione. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto a tali dichiarazioni la stessa validità di quelle contenute nell’opera (Consiglio di Stato, sez. VII, 7.7.2023, n. 6703).

c) criterio dell’ordine degli autori:

L’apporto individuale può anche essere ricostruito con il criterio dell’ordine degli autori.

Sul punto, la giurisprudenza, in tema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche collettanee, ha affermato che il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento (Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 24.5.2019, n. 6365; Tar Catanzaro, sez. II, 5.11.2018, n. 1882; TAR Catania, sez. III, 3 ottobre 2012, n. 2280).

Si noti che già nel 2011 il Consiglio Universitario Nazionale aveva evidenziato che “i lavori scientifici di tipo sperimentale dei vari SSD sono prevalentemente a più autori e, quando non viene usato il semplice ordine alfabetico (…), la posizione di primo autore caratterizza il principale responsabile della specifica ricerca” (si veda il “Documento di lavoro su criteri, parametri e indicatori per le procedure di abilitazione scientifica nazionale; https://www.cun.it/media/113043/do_2011_05_24_002.pdf).

d) criterio dell’assegnazione di coefficienti differenziali:

Un’altra modalità di valutazione è quella relativa alla creazione di un coefficiente in base al numero degli autori.

Ad esempio, nel caso che ha recentemente occupato il Tar Piemonte, la Commissione aveva creato il seguente criterio: “Per il criterio “D” (apporto individuale) è stato assegnato un coefficiente da 0,6 a 1 come segue: “1 = 1 autore; 0,95= 2 autori; 0,90 = 3 autori; 0,80 = 4 autori; 0,70= 5 autori; 0,60 = 6 o più autori”.

In tal caso, il Giudice amministrativo si è anche occupato della legittima applicazione del criterio, anche in relazione ai coefficienti da assegnare alle pubblicazioni individuali, si veda il TAR Piemonte, sez. III, 22.2.2024, n. 182).

e) principio di pariteticità:

L’ultima modalità è rappresentata dal principio di pariteticità secondo cui, qualora non vi siano dichiarazioni dei coautori, né il criterio dell’ordine degli autori, né il criterio dell’assegnazione di coefficienti differenziali, la Commissione valuta l’intera pubblicazione e successivamente suddivide il punteggio in parti uguali tra tutti gli autori (Consiglio di Stato, sez. VI, 12.7.2021, n. 5253).

Similmente, secondo la giurisprudenza amministrativa, “sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita nella mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a far ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi” (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 8.10.2013, n. 4943; id. 10.12.2012, n. 6298; id. 28.3.2003, n. 1615).

 

Avv. Umberto Cellai

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PROFESSORE ORDINARIO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VALORE CONFESSORIO ATTO AMMINISTRATIVO – SETTORE CONCORSUALE 13/D1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01 – UNIVERSITA’ DI SIENA – ACCOGLIMENTO

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