Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 3527 del 24.11.2023

RICERCATORI DI TIPO A – SODALIZIO PROFESSIONALE – CONFLITTO DI INTERESSE – OBBLIGO ASTENSIONE COMMISSARIO – AUTODICHIARAZIONE CANDIDATI – VALUTAZIONE COMPLESSIVA – GIUDIZIO MEDESIMA PUBBLICAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 05/A1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/03 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - RIGETTO

Nell’ambito delle procedure concorsuali per la copertura delle funzioni di ricercatore universitario, i rapporti tra commissario e candidato determinano incompatibilità solo laddove la comunanza di interessi economici e di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato venga motivata dalla conoscenza personale, mentre risultano irrilevanti rapporti di collaborazione scientifica come la pubblicazione in comune di opere. non comporta l’obbligo di astensione da componente di una Commissione giudicatrice di concorso a posti di ricercatore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondente alle esigenze dell’approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti.

Le dichiarazioni rese dai candidati in sede di concorsi pubblici non vengono verificate dalle commissioni esaminatrici ma dagli uffici amministrativi dell’Ateneo che procedono alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Deve anche rammentarsi che il giudizio finale della commissione di concorso per la copertura di posti di professore ovvero di ricercatore universitario rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati – effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica – incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri; il giudizio finale della commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento.

È irrilevante che la Commissione abbia diversamente valutato la medesima pubblicazione presentata dalle due candidate, nel caso in cui la censura, seppure accolta, non consente di sovvertire la prevalenza della ricorrente rispetto alla vincitrice; infatti, la commissione, per quanto riguarda la controinteressata, nel giudizio collegiale sulle pubblicazioni presentate esprime un giudizio complessivo identico a quello della ricorrente.

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