Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 3527 del 24.11.2023

RICERCATORI DI TIPO A – SODALIZIO PROFESSIONALE – CONFLITTO DI INTERESSE – OBBLIGO ASTENSIONE COMMISSARIO – AUTODICHIARAZIONE CANDIDATI – VALUTAZIONE COMPLESSIVA – GIUDIZIO MEDESIMA PUBBLICAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 05/A1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/03 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - RIGETTO

Nell’ambito delle procedure concorsuali per la copertura delle funzioni di ricercatore universitario, i rapporti tra commissario e candidato determinano incompatibilità solo laddove la comunanza di interessi economici e di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato venga motivata dalla conoscenza personale, mentre risultano irrilevanti rapporti di collaborazione scientifica come la pubblicazione in comune di opere. non comporta l’obbligo di astensione da componente di una Commissione giudicatrice di concorso a posti di ricercatore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondente alle esigenze dell’approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti.

Le dichiarazioni rese dai candidati in sede di concorsi pubblici non vengono verificate dalle commissioni esaminatrici ma dagli uffici amministrativi dell’Ateneo che procedono alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Deve anche rammentarsi che il giudizio finale della commissione di concorso per la copertura di posti di professore ovvero di ricercatore universitario rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati – effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica – incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri; il giudizio finale della commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento.

È irrilevante che la Commissione abbia diversamente valutato la medesima pubblicazione presentata dalle due candidate, nel caso in cui la censura, seppure accolta, non consente di sovvertire la prevalenza della ricorrente rispetto alla vincitrice; infatti, la commissione, per quanto riguarda la controinteressata, nel giudizio collegiale sulle pubblicazioni presentate esprime un giudizio complessivo identico a quello della ricorrente.

Argomenti
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
25 Set 2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO
21 Set 2026
PROFESSORE ORDINARIO – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – CONFLITTO DI INTERESSE COMMISSARIO E CANDIDATO – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-15 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-15/A – UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – RIGETTO
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti

Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026

RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 15218 del 24.9.2026

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – CRITERI DI VALUTAZIONE – OBBLIGO DI VALUTAZIONE PER SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE – INDICI BIBLIOMETRICI – PUBBLICAZIONI AMMISSIBILI – IMPOSSIBILITÀ DI CHIAMARE IL CANDIDATO CON PUNTEGGIO INFERIORE – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 07/AGRI-03 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGRI-03/C – UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 15048 del 21.9.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ A MAGGIORANZA – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA IN PRESENZA DI VOTI POSITIVI – APPROCCIO PREVALENTEMENTE DESCRITTIVO DELLE PUBBLICAZIONI – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – LIMITATA RILEVANZA NEL SETTORE CONCORSUALE – CUMULATIVITÀ DEI CRITERI – SETTORE CONCORSUALE 12/A1

Tar Veneto, sez. I, sent. n. 1811 del 17.9.2026

RICERCATORI – CRITERI DI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – PONDERAZIONE DEI PUNTEGGI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE – PROVA DI RESISTENZA – INAMMISSIBILITÀ IN ASSENZA DI CENSURE VERSO CANDIDATI INTERMEDI – VERBALE DI SORTEGGIO DEI COMMISSARI – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 11/PSIC-01 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PSIC-01/B – UNIVERSITÀ DI PADOVA – RIGETTO

Ultime News