Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 dell’8.5.2023

RICERCATORE DI TIPO B – CONGRUENZA DELL’ATTIVITA’ DEL CANDIDATO CON IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE – DISCREZIONALITA’ COMMISSIONE – VOTO NUMERICO – SETTORE CONCORSUALE 10/I1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/07 – RIGETTO

La congruenza dell’attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura costituisce uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti ad un concorso universitario a posti di docente o ricercatore, donde tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione “in sede di valutazione comparativa”.

Nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati): nell’attribuire i punteggi l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A.

Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; invero, la “motivazione numerica”, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione, a patto che siano stati precedentemente fissati, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate; se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

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