Nel caso in cui le domande pervenute erano solamente due, è legittima la scelta della Commissione di concorso di non ritenere necessario espletare alcuna valutazione preliminare dei candidati. Non ha quindi trovato legittimamente applicazione l’art. 3 del DM 243/2011 espressamente riferito, nella sua parte precettiva, proprio alla fase della “valutazione preliminare comparativa dei candidati”.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO