Tar Lombardia, sez. V, ord. n. 675 del 21.7.2023

RICERCATORE DI TIPO A – APPORTO INDIVIDUALE – PUBBLICAZIONI – ONERE DI ALLEGAZIONE NON PREVISTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – SETTORE CONCORSUALE 11/D2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/03 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - ACCOGLIMENTO

Sussistono sufficienti elementi di fumus boni iuris qualora venga proposto ricorso avverso gli atti di una la Commissione per la selezione di un ricercatore di tipo A, quando la Commissione, dichiarando di valutare l’apporto individuale laddove risultante dalle “dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori riguardo alle parti dei lavori presentati”, introduca un onere di allegazione di documentazione non previsto dalla legge né dal bando e fornisca un giudizio relativo all’apporto individuale del candidato connotato da espressioni poco comprensibili e tautologiche.

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