È infondata la censura con cui si assume che la Commissione abbia violato le disposizioni della lex specialis poiché, anziché limitarsi ad apprezzare la consistenza complessiva della produzione scientifica attraverso la valutazione della sola “intensità” e “continuità” della stessa, avrebbe introdotto il riferimento ad elementi qualitativi, come “rilevanza” e “congruenza”. Nell’osservare che il bando e la disciplina ministeriale menzionino tali criteri solo con riferimento alle pubblicazioni, il ricorrente ha ignorato che l’intensità e la continuità non rappresentano delle specificazioni della consistenza complessiva della produzione scientifica, tali da ridurre quest’ultima ad una somma di pubblicazioni e, per conseguenza, il ruolo della Commissione ad una mera verifica di tipo meccanico e quantitativo. Al contrario, la norma demanda alle competenti commissioni di valutare la produzione scientifica del candidato “altresì”, ovvero – in aggiunta rispetto alla precedente valutazione preliminare e comparativa delle pubblicazioni, sotto tre distinti profili, fra cui – appunto – quello della “consistenza complessiva”.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO