Non emergono profili di manifesta illogicità, incongruenza, arbitrarietà e travisamento laddove le valutazioni di una commissione per la selezione per un posto di ricercatore universitario siano analitiche, motivate e coerenti nel mettere in evidenza i profili di maggiore valore relativi all’attività di ricerca e alla produzione scientifica di un candidato rispetto ad un altro.
La valutazione comparativa che la commissione è chiamata ad effettuare nelle procedure per la selezione per un posto di ricercatore universitario è un raffronto globale sull’idoneità dei candidati e non una mera sommatoria dei titoli posseduti da ciascuno, dove tutti gli elementi valutativi – profilo curriculare, attività di ricerca, produzione scientifica – confluiscono in un unico giudizio, pertanto l’eventuale omissione di un titolo non sarebbe in grado di viziare il giudizio complessivo sotto il profilo dell’eccesso di potere. La valutazione, infatti, non si basa semplicemente su criteri contabili e quantitativi, ma piuttosto e soprattutto sul merito dei titoli, a prescindere dal numero di essi.