Deve essere accolto il ricorso per l’accesso ai semplici dati anagrafici funzionali all’integrazione al contraddittorio proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. sul presupposto che in materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990.
Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 19198 del 31.10.2024
PROFESSORE ASSOCIATO – EQUIPOLLENZA DEI TITOLI STRANIERI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – ACCOGLIMENTO