Le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., sono estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa e rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e di evitare un pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi.
Tar Campania, Napoli, sez. I, 26.2.2026, sent. n. 1380
PROFESSORE ORDINARIO – CRITERI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – CONTINUITÀ DIDATTICA – INAMMISSIBLITA’ MOTIVI AGGIUNTI – SETTORE CONCORSUALE 06/E1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/21 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II