L’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 alla lettera b) individua una precisa figura di ricercatore per cui individua una serie di requisiti alternativi fra loro ma nulla dice in merito alla loro cumulabilità e, dunque, l’interpretazione fornita dall’Università odierna resistente con il Bando di concorso impugnato, che espressamente prevede all’art. 2, punto 3, il divieto di cumulo fra i contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 della legge n. 449/1997 e di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010, risulta del tutto innovativa e illegittima in quanto svolta senza tenere nel debito conto il principio del favor partecipationis alle procedure concorsuali e quanto stabilito dal richiamato DM MIUR n. 924 del 10 dicembre 2015. In altri termini, il Collegio rileva che la norma di esclusione presente nel Bando è stata inserita in assenza di una specifica norma statale sul punto, atteso che la norma statale rilevante sul punto individua una serie alternativa di requisiti ma nulla afferma circa la loro cumulabilità o meno ai fini del raggiungimento dei richiesti requisiti, e, pertanto, in assenza di una puntuale diposizione che vieti tale cumulo, è onere delle Amministrazioni agire in accordo ai generali principi in materia di concorsi, fra cui appunto il favor partecipationis per la partecipazione ai predetti concorsi, e tenendo in debito conto le indicazioni del Ministero competente in casi analoghi e l’operato delle altre Università, atteso che le varie Università godono certamente di una propria autonomia che non può certo, però, comportare un diverso regime fra le stesse di svolgimento dei concorsi dei ricercatori e professori.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO