Il regolamento di un ateneo che con particolare riguardo al settore medico stabilisca che “Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all’attività assistenziale da svolgere” consente all’Università di scegliere tra i titoli che per legge consentono l’accesso al concorso di ricercatore universitario a tempo determinato. In questo caso, l’ateneo può anche ridurre tali titoli, prevedendo la partecipazione soltanto dei candidati in possesso del diploma di scuola di specializzazione medica, senza considerare il requisito alternativo del possesso del dottorato di ricerca. In una circostanza di tal genere, qualora una candidata abbia impugnato il bando sul presupposto dell’assenza del requisito alternativo suddetto, non sussiste il fumus boni iuris.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO