Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1937 del 2.12.2025

PROFESSORE ORDINARIO - RAPPORTO TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - SINDACATO GIURSDIZIONALE - MONOTEMATICITA' O VARIETA' DEI TEMI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA - MOTIVAZIONE - UNIVERSITA' DI PISA - RIGETTO

Il Regolamento concorsuale dell’Università di Pisa:
– si risolve in una sistematica complessiva in cui il Consiglio di Dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo: si tratta di un procedimento a “due livelli” che ripartisce la valutazione dei candidati tra due organi a diversa composizione (Commissione e Consiglio di Dipartimento) che assumono la funzione complessiva e finale di selezionare il candidato idoneo a ricoprire il posto; la valutazione comparativa dei candidati costituisce, pertanto, una funzione che non può essere ristretta solo alla decisione finale del Consiglio di Dipartimento, ma che deriva dall’articolazione delle diverse valutazioni effettuate dai due organi del procedimento concorsuale,
– presenta, nell’attribuzione dei giudizi della Commissione, una struttura articolata su più livelli: una valutazione riferita ai singoli parametri di valutazione (elemento che permette al Consiglio di Dipartimento di articolare un giudizio reale sui differenti profili di candidati idonei), destinato a sfociare in un giudizio finale globale del candidato in cui i vari giudizi “intermedi” sono destinati a fondersi ed eventualmente a compensarsi.
In tale contesto regolamentare è inammissibile il ricorso che non censuri i lavori della Commissione ma la sola delibera del Consiglio di Dipartimento, risultando evidente come la contestata valutazione globale di sostanziale equivalenza del profilo globale dei cinque candidati valutati con il giudizio finale di “ottimo” (equiparando candidati che, nella prospettazione del ricorrente, non sarebbero sullo stesso livello in quanto il giudizio finale di “ottimo” è attribuito a candidati che, in realtà, non avevano conseguito tale giudizio con riferimento a tutti e tre i parametri di valutazione), sia stata effettuata dalla Commissione di concorso con gli atti non contestati da parte ricorrente

Il giudizio della Commissione è volto a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati ed è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l’eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Valorizzare la specializzazione delle pubblicazioni su un singolo argomento (c.d. monotematicità della produzione scientifica) o valutare la capacità di un candidato di affrontare più problematiche (c.d. varietà dei temi trattati nella produzione scientifica) costituisce una scelta discrezionale del Consiglio di Dipartimento che è differente e del tutto autonoma dal requisito della congruenza della pubblicazione rispetto al settore disciplinare di riferimento.

E’ inammissibile il motivo di ricorso che scambi le opinioni personali dei votanti espresse nella discussione in sede di Consiglio con la motivazione dell’atto che risulta essere stata approvata ed oggetto di votazione nel corso della seduta e che non riporta alcun accenno a dette opinioni. In ogni caso, la censura è poi sottoposta al vaglio della cd. prova di resistenza (nel caso di specie, la deliberazione favorevole al controinteressato ha riportato ventotto voti ed un’astensione, mentre parte ricorrente evidenzia possibili motivazioni illegittime che investono solo quattro votanti, ovvero un numero del tutto insufficiente a modificare l’esito finale della votazione).

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