La ratio dell’art. 18, comma 4-ter, della legge 240 del 2010, aggiunto dall’art. 26, comma 7, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, e secondo cui “Ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.” è quella di voler garantire una quota di concorsi dedicata alla progressione verticale della carriera, separata dalle procedure orizzontali di mero trasferimento e riservata a chi è in possesso della abilitazione scientifica nazionale ma non ha ancora raggiunto il grado di professore di prima fascia.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE