La ratio dell’art. 18, comma 4-ter, della legge 240 del 2010, aggiunto dall’art. 26, comma 7, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, e secondo cui “Ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.” è quella di voler garantire una quota di concorsi dedicata alla progressione verticale della carriera, separata dalle procedure orizzontali di mero trasferimento e riservata a chi è in possesso della abilitazione scientifica nazionale ma non ha ancora raggiunto il grado di professore di prima fascia.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11398 del 22.6.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – RUOLO DI ULTIMO AUTORE – CORRESPONDING AUTHOR – OMESSA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI AUTHORSHIP – SETTORE CONCORSUALE 07/G1 – SETTORE SCIENTIFICO AGR/20 – ACCOGLIMENTO