L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione sia della delibera del Consiglio di amministrazione, sia del Decreto Rettorale di immissione in servizio non può essere accolta, tenuto conto del rapporto di presupposizione esistente tra il decreto rettorale (di approvazione degli atti della procedura) e i conseguenziali atti successivi, tale per cui l’eventuale invalidità del primo ha un effetto automaticamente caducante sui secondi.
Nelle procedure di reclutamento ex art. 18, co. 1, l. n. 240/2010 – in una chiara ottica di valorizzazione dell’autonomia dei singoli Atenei – i criteri di selezione sono dettati da appositi regolamenti approvati da ciascuna Università per la disciplina della chiamata dei professori ed entro il perimetro di tali criteri, e di quelli posti dal bando, può esplicarsi la valutazione delle commissioni. Correlativamente, la preliminare fase di individuazione dei criteri da parte della commissione è tanto meno dettagliata quanto più precisi e puntuali sono i criteri previsti dal regolamento e dal bando. La Commissione si è limitata legittimamente ad utilizzare per la valutazione dei candidati, elencando i parametri così come già predeterminati in sede regolamentare e di avviso di indizione della selezione.
Non è ravvisabile un obbligo di prevedere uno specifico “peso” (in termini numerici) di ogni singolo criterio o parametro preso in considerazione. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
Le raccomandazioni ministeriali di cui all’atto indirizzo del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, un atto non vincolante per gli Atenei, ha l’obiettivo dell’atto di indirizzo è quello di assicurare la trasparenza, sia attraverso la previa conoscenza dei criteri di valutazione, sia dell’attività valutativa tramite i verbali e l’articolazione dei giudizi per rendere chiare le ragioni della scelta frutto della valutazione comparativa.
Il carattere comparativo delle procedure di reclutamento dei professori universitari non implica che la valutazione della commissione possa ridursi ad un confronto a coppie fra singoli candidati e non risulta neppure congruo effettuare un confronto fra singoli candidati in relazione alle singole voci di valutazione. Tale modalità valutativa, infatti, si porrebbe in contrasto con la logica che caratterizza la procedura comparativa disciplinata dal d.P.R. n. 117 del 2000, compendiata nell’esigenza che la valutazione si svolga per tutti i candidati in modo sintetico e contestuale, e tale da considerare i profili complessivamente.
Riguardo alla violazione dell’autovincolo di predisporre un numero di buste, tali da consentire anche all’ultimo candidato di potere scegliere la circostanza che in concreto siano state predisposte due buste, non consentendo alla ricorrente di scegliere se non la sola busta rimasta, non risulta incidere sulla regolarità della prova, non chiarendo in ogni caso il ricorrente sotto quale profilo tale divergenza dall’iter prefigurato abbia inciso sulla sua prova didattica, avendo comunque scelto la traccia che probabilmente le era più confacente, senza peraltro contestare né la pertinenza dell’argomento prescelto, né quella degli altri due non scelti.
I rapporti personali e accademici tra docenti e candidati fanno parte dell’ordinaria dinamica istituzionale e, di norma, non assumono rilievo ai fini di un eventuale obbligo di astensione.