In tema di procedure di chiamata di professori universitari, l’art. 18, comma 1, lett. d), L. n. 240/2010 impone inderogabilmente la valutazione non solo delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica, ma anche del curriculum. La norma primaria costituisce vincolo per i regolamenti di ateneo che devono conformarvisi.
La commissione giudicatrice è tenuta a predeterminare nella prima seduta non solo i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica, ma anche specifici criteri di valutazione del curriculum dei candidati. La predeterminazione dei criteri per “la valutazione” (art. 6, comma 2, Regolamento) deve riguardare tutti gli elementi oggetto di valutazione, compreso il curriculum (art. 6, comma 3, Regolamento).
È illegittima l’omessa predeterminazione di criteri di valutazione del curriculum, indispensabili per individuare i titoli curriculari suscettibili di valutazione per coerenza e pertinenza con il posto, diversi dall’attività didattica, dalle pubblicazioni e dalle attività scientifiche, istituzionali e organizzative.
La valutazione incompleta dei candidati per omesso esame del curriculum costituisce violazione delle regole di auto-vincolo della lex specialis di gara e della normativa primaria e regolamentare, determinando l’annullamento dell’intera procedura.