E’ legittima la valutazione dei candidati che consente di cogliere le reali intenzioni dell’organo giudicante che ha fornito una motivazione, anche se in alcuni punti sintetica, comunque esaustiva circa il complessivo valore del candidato stesso. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, secondo l’attività interpretativa della giurisprudenza amministrativa, non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato che aspiri a divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria. Il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla Commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma con la possibilità di sceverare – ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati da quelli non significativi e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati, pena altrimenti una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO