Sebbene la norma sul conflitto di interessi si sostanzi in una “normativa di pericolo”, che, come tale, opera anche dinanzi ad un semplice rischio di pregiudizio, e benché possano quindi assurgere a rilevanza anche situazioni di conflitto solo potenziali, è indubitabile, comunque, che l’ipotesi del conflitto d’interessi non possa essere predicata in via puramente astratta e congetturale, dovendo essere invece accertata in concreto sulla base di prove specifiche.
E’ illegittima una operazione di c.d. “normalizzazione” della valutazione operata da una commissione giudicatrice di una procedura di valutazione per la copertura di un posto da professore di prima fascia, la quale abbia operato una valutazione dell’attività didattica e dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti dei canditati tenendo conto della “diversa anzianità di ruolo” degli stessi, quando tale c.d. “normalizzazione” non era contemplata né dal regolamento, né dalla lex specialis né nel verbale. La selezione dei candidati deve infatti svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti.