Il divieto di far parte di una commissione prima del decorso di un anno da precedente nomina a commissario in altra procedura di valutazione comparativa, sancito dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 si applicava alle procedure di valutazione comparative gestite dal MIUR a livello nazionale; oggi, invece, i concorsi sono gestiti dalle Università resistente in forza della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che rimette all’autonomia regolamentare degli Atenei la formazione delle commissioni.
Sussiste una causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione, per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario solo ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato vi sia un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico e una indubbia connotazione fiduciaria, non essendo sufficiente un mero rapporto professionale o di collaborazione scientifica. Inoltre, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente di detta commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio.