E’ inammissibile per carenza di interesse il motivo di diritto che censuri una procedura concorsuale ancora in itinere, nella quale nessuna valutazione è stata compiuta e non vi è stata l’individuazione di un vincitore. Nello specifico, atteso che l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale, sono inammissibili i motivi di ricorso volti a contestare i criteri adottati dalla commissione per valutare i candidati nonchè le regole concernenti la designazione di un componente la commissione, in quanto, avendo tali atti natura endoprocedimentale, la lesione può essere eventualmente contestata soltanto unitamente al provvedimento finale del procedimento.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE