E’ inammissibile per carenza di interesse il motivo di diritto che censuri una procedura concorsuale ancora in itinere, nella quale nessuna valutazione è stata compiuta e non vi è stata l’individuazione di un vincitore. Nello specifico, atteso che l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale, sono inammissibili i motivi di ricorso volti a contestare i criteri adottati dalla commissione per valutare i candidati nonchè le regole concernenti la designazione di un componente la commissione, in quanto, avendo tali atti natura endoprocedimentale, la lesione può essere eventualmente contestata soltanto unitamente al provvedimento finale del procedimento.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO