La misura cautelare deve essere rigettata in quanto:
– le censure spiccate avverso la valutazione compiuta dalla Commissione impingono in parte nella sfera del merito insindacabile giacché contestano l’apprezzamento tecnico-discrezionale svolto dall’organo collegiale invocando un inammissibile sindacato sostitutorio precluso in via ordinamentale al giudice amministrativo,
– per la restante parte, le censure peccano prima facie di aspecificità e apoditticità combinando disordinatamente riferimenti a parametri normativi non più cogenti (il D.P.R. 117/2000), elementi di valutazione inconferenti perché avulsi dalla lex specialis o superflui e considerazioni poco probanti,
– parimenti, il nucleo di doglianze articolate avverso la composizione della Commissione poggiano norme desuete e non più vigenti, né pervengono a dimostrare un sodalizio professionale o una situazione di tale co-interessenza tra il Commissario e il vincitore da insinuare il legittimo sospetto della dubbia imparzialità dell’operato della Commissione;
– il controinteressato risulta già aver preso servizio e per converso il ricorrente non ha allegato sufficienti elementi pregiudizievoli, rivenienti dall’esecuzione degli atti impugnati, che risultassero muniti degli indefettibili carattere di gravità e irreparabilità;