Nessuna norma impone che la valutazione comparativa si estrinsechi in un verbale (o in un paragrafo del verbale) apposito e/o in formule sacramentali, il che è dirsi in particolare quando le ragioni della preferenza per un determinato candidato emergano dal complesso dei giudizi resi dai singoli commissari e dalla commissione nel suo complesso. In ogni caso, una motivazione dettagliata è necessaria quando dai giudizi riferiti ai singoli candidati non sia desumibile ictu oculi la prevalenza di uno di essi rispetto agli altri, di modo che la commissione è tenuta ad esplicitare le ragioni della decisione finale.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO