Nessuna norma impone che la valutazione comparativa si estrinsechi in un verbale (o in un paragrafo del verbale) apposito e/o in formule sacramentali, il che è dirsi in particolare quando le ragioni della preferenza per un determinato candidato emergano dal complesso dei giudizi resi dai singoli commissari e dalla commissione nel suo complesso. In ogni caso, una motivazione dettagliata è necessaria quando dai giudizi riferiti ai singoli candidati non sia desumibile ictu oculi la prevalenza di uno di essi rispetto agli altri, di modo che la commissione è tenuta ad esplicitare le ragioni della decisione finale.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO