Tar Marche, sez. I, sent. n. 93 del 12.2.2025

PROFESSORE ORDINARIO - ONERE DI MOTIVAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/18 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO - RIGETTO

Nessuna norma impone che la valutazione comparativa si estrinsechi in un verbale (o in un paragrafo del verbale) apposito e/o in formule sacramentali, il che è dirsi in particolare quando le ragioni della preferenza per un determinato candidato emergano dal complesso dei giudizi resi dai singoli commissari e dalla commissione nel suo complesso. In ogni caso, una motivazione dettagliata è necessaria quando dai giudizi riferiti ai singoli candidati non sia desumibile ictu oculi la prevalenza di uno di essi rispetto agli altri, di modo che la commissione è tenuta ad esplicitare le ragioni della decisione finale.

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