Nessuna norma impone che la valutazione comparativa si estrinsechi in un verbale (o in un paragrafo del verbale) apposito e/o in formule sacramentali, il che è dirsi in particolare quando le ragioni della preferenza per un determinato candidato emergano dal complesso dei giudizi resi dai singoli commissari e dalla commissione nel suo complesso. In ogni caso, una motivazione dettagliata è necessaria quando dai giudizi riferiti ai singoli candidati non sia desumibile ictu oculi la prevalenza di uno di essi rispetto agli altri, di modo che la commissione è tenuta ad esplicitare le ragioni della decisione finale.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO