Nell’ambito di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ex art. 18, commi 1 e 4, l. 240/2010, la valutazione in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza delle pubblicazioni, dei titoli e del curriculum rientra nella discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, soggetta al sindacato esterno di legittimità sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità.
I criteri di valutazione di una selezione pubblica possono essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative: il momento scriminante non è la presentazione delle domande, ma l’inizio della valutazione. Sono pertanto legittimi il Regolamento di Ateneo e il bando per la procedura selettiva di un professore di seconda fascia che prevedano che la commissione, nel corso della sua prima riunione, predetermini i criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione dei candidati.