Deve essere rigettata la domanda cautelare quando, pur al sommario esame proprio della fase cautelare, che il giudizio di preferenza espresso nei confronti della controinteressata, fondato in particolare sul maggiore profilo internazionale acquisito dalla stessa in relazione all’attività didattica e di ricerca, non sembri affetto dalle censure dedotte con il ricorso in esame.
Tar Toscana, sez. V, sent. n. 220 del 26.2.2024
RICERVATORI DI TIPO B – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 – UNIVERSITÀ DI PISA – INAMMISSIBILITÀ PER SOPRAVVEUTA CARENZA DI INTERESSE – RIGETTA