La qualifica professionale dei commissari operanti all’estero è assicurata mediante una tabella di corrispondenza, stilata a livello ministeriale, dei titoli stranieri con quelli italiani, nulla rilevando – sul piano probatorio – il ruolo con cui il professore è indicato nel sito di un’università italiana, dovendosi rintracciare la qualifica del soggetto nell’ambito dell’ordinamento di provenienza, né la dimostrazione di esperienza trentennale nonché di responsabilità di rilievo – in quanto tale circostanza non è idonea a sostituire la designazione formale che il possesso delle qualifiche accademiche richiede. Deve, pertanto, essere accolta l’istanza di riedizione della procedura di reclutamento del professore di prima fascia laddove la stessa sia stata espletata in violazione del Regolamento universitario che legittimamente prescrive la composizione dell’organo da parte di soggetti dotati, a loro volta, della qualifica di professore di prima fascia.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO