Tar Liguria, sez. I, sent. n. 957 del 4.12.2023

PROFESSORE ORDINARIO – ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - MECCANISMO DELLA TAGLIOLA – SATURAZIONE DEL PUNTEGGIO – RIPROPORZIONAMENTO - APPIATTIMENETO - TETTI MASSIMI – VOTO NUMERICO – H-INDEX – IMPACT FACTOR - SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/09 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - ACCOGLIMENTO

Deve essere estromesso dal giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca non avendo emanato gli atti della procedura concorsuale, né ha in alcun modo partecipato alla loro adozione, perché il reclutamento dei professori appartiene alla competenza esclusiva dell’istituzione universitaria, che ha un proprio ordinamento ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria.

Il giudice amministrativo non può esimersi dal vagliare l’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione giudicatrice, secondo i parametri della disciplina specialistica utilizzati e applicati, sia pure con il limite oggettivo determinato dalla opinabilità e relatività di ogni valutazione scientifica e fermo restando, naturalmente, il divieto di sostituire il proprio giudizio di merito quello espresso dagli organi amministrativi a ciò deputati.

Il sistema dei tetti di punteggio non è in sé irragionevole, perché persegue la ratio di scongiurare un’eccessiva torsione della procedura selettiva in favore dei candidati con maggiore seniority, che si traduce generalmente in un più ricco ventaglio di esperienze curriculari. Tuttavia, la mancata preservazione della posizione del candidato astrattamente preminente deve pur sempre rispondere ad un criterio logico, che consenta di individuare il soggetto migliore per ricoprire il posto messo a concorso. Pertanto, la mera saturazione senza normalizzazione può rivelarsi funzionale alla selezione di un dottorando di ricerca o di un ricercatore, id est ruoli iniziali della carriera accademica, per evitare uno sbilanciamento che valorizzi le esperienze di candidati maturi a discapito delle potenzialità dei più giovani.

Anche nei concorsi per professori di prima o seconda fascia la “tagliola” potrebbe essere legittimamente prescelta dalla lex specialis o dalla Commissione, seppure in un numero minore di casi. Infatti, nelle selezioni per professore ordinario o associato l’esperienza curriculare più corposa costituisce normalmente indice di un maggiore spessore sostanziale della posizione del candidato nel panorama didattico, della ricerca ed istituzionale: onde la scelta di non procedere alla riparametrazione ha senso solamente se le esperienze assumano tratti di ripetitività, non aggiungendo nulla alla personalità scientifica dell’accademico e, quindi, non segnando una reale differenza rispetto agli altri concorrenti.

Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione alla stregua dei parametri generali predeterminati. Tuttavia, tale principio vale quando i giudizi numerici si collocano direttamente nella cornice di punteggio disponibile, ma non può evidentemente estendersi ai casi in cui il voto che spetterebbe è più alto di quello concretamente attribuito per via del tetto massimo.

È censurabile l’agere della Commissione che obliteri le differenze curriculari tra i candidati, unitamente all’appiattimento discendente dalla saturazione del punteggio, elidendo illegittimamente il divario fra i due candidati.

L’indice “H” o di Hirsch misura la qualità della produzione scientifica escludendo la prolificità di scarso livello e, quindi, fotografando l’effettiva incidenza dei lavori.

L’attribuzione di un peso determinante al mero parametro dell’impact factor non risponde ai canoni della bibliometria, minando conseguentemente l’attendibilità della valutazione della Commissione.

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