Nelle procedure di valutazione comparativa per la chiamata di professore di prima fascia ex art. 18 L. 240/2010 le valutazioni della Commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo non solo sotto il profilo estrinseco della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, ma anche nell’aspetto strettamente tecnico, mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo; tale sindacato è a maggior ragione ammissibile ove emergano uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
È pertanto illegittima, per difetto di motivazione, l’attribuzione di un punteggio non sorretta da plausibile e logica giustificazione, allorché si registri un’evidente sproporzione tra le valutazioni conseguite dai candidati per titoli ricondotti al medesimo sub-criterio e non emergano le ragioni dell’apprezzamento compiuto.
Quando la sentenza d’appello, riscontrato un difetto di istruttoria e di motivazione, imponga alla Commissione la verifica dei titoli, il vincolo conformativo discendente dal giudicato implica anche un nuovo apprezzamento del “peso” dei titoli medesimi, poiché la qualificazione di un dato rappresentato dal candidato come titolo valutabile alla stregua della lex specialis precede logicamente l’attribuzione del punteggio; è perciò illegittima, per violazione del dictum e difetto di motivazione, la rinnovata valutazione che attribuisca a un titolo un punteggio nullo senza esplicitarne le ragioni, non potendo la motivazione omessa essere ricostruita ex post sulla base delle argomentazioni difensive dell’amministrazione.
Resta per contro coperta dal giudicato e va quindi respinta la censura con cui si lamenti la mancata esclusione del candidato per asserite dichiarazioni non veritiere, atteso che la sottoposizione al vaglio della Commissione di un titolo di non immediata qualificazione non implica l’attestazione di una circostanza falsa, essendo l’organo collegiale proprio deputato alla valutazione dei dati forniti dai concorrenti.
Il T.A.R. ha accolto in parte il ricorso principale e ha accolto il ricorso incidentale, nei sensi di cui in motivazione, annullando i provvedimenti impugnati e disponendo una nuova rivalutazione dei titoli relativi al sub-criterio B.2 ad opera della Commissione in diversa composizione.