In tema di concorsi universitari per professore di seconda fascia, i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l’unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.
La valutazione comparativa prevista nei concorsi per professori universitari si differenzia dalle altre tipologie di procedure selettive, poiché non si basa su criteri meramente quantitativi, ma su un raffronto globale e complessivo delle capacità dei candidati, alla luce dei profili curriculari, delle pubblicazioni e delle ulteriori abilità e conoscenze richieste dal bando. La definizione delle modalità di accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera non deve essere necessariamente definita dal bando: eventuali criteri di valutazione non previsti ovvero non specificati dal bando devono poi essere predeterminati dalla Commissione.
In ordine alla predeterminazione dei criteri di valutazione il potere di cui dispone la Commissione è inversamente proporzionale al grado di dettaglio delle disposizioni del bando. L’accertamento delle competenze linguistiche si distingue nettamente dalla prova di idoneità didattica sia sotto il profilo normativo che teleologico: la verifica didattica è funzionale al vaglio delle attitudini all’insegnamento, mentre l’accertamento linguistico è preordinato a comprovare le abilità di traduzione, espressione e comprensione idiomatica.
Il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, congiuntamente allo status di ricercatore a tempo indeterminato, integra un mero requisito soggettivo di ammissione alla procedura. L’abilitazione nazionale accerta la maturazione dei requisiti scientifici per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, mentre la procedura di selezione si connota per la sua natura intrinsecamente comparativa, postulando un ineludibile vaglio concorrenziale e di merito tra i candidati ammessi. L’idoneità scientifica nazionale non costituisce ex se titolo di idoneità al ruolo, né radica in capo al candidato alcun diritto quesito o pretesa al reclutamento e alla progressione accademica, al di fuori delle tipizzate procedure selettive.