In tema di esecuzione del giudicato, la “violazione del giudicato” è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni della decisione del giudice, mentre si ha “elusione del giudicato” allorquando l’amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo.
Costituisce elusione del giudicato: valorizzare eccessivamente la produzione scientifica più recente per il sol fatto di essere più recente, quando il giudicato aveva statuito che tale aspetto non dovesse essere enfatizzato; omettere di ricostruire adeguatamente l’apporto individuale nelle opere collettanee, limitandosi ad affermare la coerenza con l’attività scientifica complessiva; sottovalutare la casistica operatoria attribuendo punteggi eccessivamente riduttivi rispetto al divario oggettivamente apprezzabile accertato dal giudicato; confinare entro limiti significativamente ristretti i punteggi attribuibili per titoli in precedenza non valutati, annullando o riducendo notevolmente lo scarto curriculare; stabilire ex post quali elementi debbano avere incidenza prevalente per ribaltare l’esito della rivalutazione.
Quando il susseguirsi di plurimi giudicati di annullamento e il reiterato riesercizio del potere in forme non conformi integrano insanabile “frattura” del rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino, derivante da agire reiteratamente capzioso, equivoco, contradittorio, lesivo del canone di buona amministrazione e dell’affidamento, l’ambito di discrezionalità tecnica rimessa all’amministrazione si riduce progressivamente sino a “svuotarsi” del tutto. Resta precluso tornare a decidere sfavorevolmente.
L’art. 34, comma 3, c.p.a. prevede meccanismo di “conversione” della pronuncia costitutiva di annullamento in pronuncia di accertamento dell’illegittimità “se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”. Tale meccanismo può essere invocato anche da chi agisce per violazione o elusione del giudicato, nel caso in cui nel corso del giudizio sia sopravvenuta carenza d’interesse a pronuncia sulla sussistenza di questo profilo di illegittimità.