Dall’accoglimento dei motivi di ricorso che ineriscono alla illegittimità della procedura di nomina della Commissione giudicatrice, consegue l’assorbimento di tutte le altre censure proposte; infatti, il vizio oggetto di accertamento involge la legittima attribuzione del potere a un organo collegiale che, in ragione della sua illegittima formazione, non è legittimato ad esercitare il potere valutativo di carattere tecnico-discrezionale che gli è stato attribuito, venendo, quindi, in rilievo un vizio di legittimità assimilabile al vizio di incompetenza.
Con riferimento all’impugnazione degli atti e provvedimenti relativi alle procedure concorsuali, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato.
È stigmatizzabile la condotta processuale assunta dall’Ateneo resistente che adotti un differente regime di riservatezza delle informazioni contenute nel verbale del Consiglio di Dipartimento richiesto tramite istanza d’accesso agli atti, come si evince dal fatto che mentre nei confronti della parte ricorrente la disclosure sia stata solo parziale, nei confronti della parte controinteressata sia stata invece integrale ab initio; inoltre l’Ateneo ha prodotto la versione parziale in giudizio, producendo la copia integrale solo al fine di espletare l’incombente istruttorio ordinato dalla Sezione in corso di causa, senza rivolgere al Collegio alcuna richiesta inerente all’eventuale regime di riservatezza di alcune delle informazioni in esso contenute, il che a significare che una tale esigenza non risultava sussistente. La condotta assunta dall’Ateneo resistente, per quel che rileva ai fini processuali, non risulta conforme al dettato dell’art. 46, comma 2, c.p.a., essendo l’Amministrazione obbligata a depositare in giudizio le copie dei provvedimenti impugnati e gli altri documenti indicati dalla norma.
In mancanza del deposito del provvedimento cui l’Amministrazione è obbligata a produrre, la sanzione processuale prevista dall’ordinamento non è l’invalidità della costituzione in giudizio dell’amministrazione, ma la possibilità per il giudice amministrativo di integrare, con metodo acquisitivo, il materiale istruttorio sulla base di quanto meramente dedotto dalla parte ricorrente, essendo atti e documenti formati ovvero custoditi dall’Amministrazione e non immediatamente accessibili da parte del privato.
La nomina della Commissione giudicatrice è illegittima quando il Regolamento di Ateneo e il bando prevedono che, per le procedure valutative quali quella per cui è causa, i componenti della commissione sono designati dal Consiglio di Dipartimento che dovrà all’uopo tener conto, ove possibile, del principio della equilibrata parità di genere, considerando che il rispetto di tale principio costituisca una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente contemplata dall’Anac e nell’atto di indirizzo del Miur, costituendo la equilibrata composizione di genere, quindi, costituisce una misura volta a prevenire il manifestarsi del rischio corruttivo nelle procedure di selezione dei docenti universitari.
Devono ritenersi ammissibili le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l’annullamento e la successiva rinnovazione dell’intera procedura. Una volta acquisita la fondatezza delle doglianze sul deficit di competenza in capo ai commissari, la stessa rilevata inettitudine a svolgere il ruolo assegnato non può che minare alla radice l’affidabilità delle valutazioni tecniche compiute nello scrutinio delle offerte presentate senza che possa esigersi in capo alla parte deducente l’allegazione di elementi probatori di riscontro.
Il bando di concorso è da considerare lex specialis del concorso in forza dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio dell’autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva essendo dunque vietata la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.
Posto che sussisteva la possibilità per l’Ateneo di comporre la commissione nell’equilibrio di genere, a causa della presenza di due professoresse in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a membro della commissione di concorso, qualora avesse inteso non procedere alla nomina di un commissario di genere femminile, avrebbe dovuto, e idoneamente, assolvere l’onere motivazionale di indicare le ragioni per le quali, in concreto, si era scelto di non formare una Commissione giudicatrice nel rispetto del principio della equilibrata composizione di genere.