Il procedimento di chiamata ex art. 18 comma 1 della legge 240/2010, è un procedimento complesso distinto in sub procedimenti, che hanno natura differente e che, pertanto, non sono sovrapponibili. La Commissione ha, infatti, il compito di valutare la qualificazione scientifica degli aspiranti in relazione al settore concorsuale e scientifico-disciplinare messo a concorso, e ciò attraverso una procedura comparativo-valutativa dei candidati; tale valutazione è rimessa appunto alla Commissione, che esprime un giudizio qualitativo frutto dell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale. Il Consiglio di Dipartimento, deputato a proporre la chiamata del vincitore al Consiglio di Amministrazione, svolge invece un ruolo da esercitarsi in un ambito diverso da quello proprio della Commissione. In particolare, tenuto conto della ratio ispiratrice della legge n. 240 del 2010, nell’articolato procedimento per la chiamata di professori universitari la proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento non può prescindere dalla fase precedente, governata dalla Commissione giudicatrice, di cui occorre tenere conto al fine di assicurare il rispetto dei principi di adeguata e convincente motivazione, oggettività, trasparenza, continuità e coerenza procedimentale, utilità ed economicità del procedimento amministrativo.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE