In tema di procedure di reclutamento del personale universitario docente, l’eventuale annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale è destinato a spiegare un effetto direttamente caducante (e non meramente viziante) sui provvedimenti di chiamata e di presa di servizio, che si pongono in un rapporto di derivazione immediata.
L’omessa impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione che ha approvato la proposta di chiamata e del decreto del rettore che ha nominato il controinteressato non determina inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari di prima fascia ex art. 18, L. n. 240/2010, la commissione non è tenuta ad attribuire pesi specifici alle attività didattiche, di ricerca, istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione. Gli oggetti della valutazione devono essere considerati nella loro globalità senza necessità di una scala gerarchica.
Nei concorsi a cattedra per professori universitari, la valutazione dei titoli deve essere svolta non con dettaglio tale da instaurare valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato per ciascuno dei titoli, perdendosi altrimenti la contestualità sintetica della valutazione globale. È necessario e sufficiente che i titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della valutazione.
Il giudizio finale della commissione non è frutto di addizione numerica o meccanica di fattori, ma di valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei parametri indicati dal bando, che costituiscono linee-guida. Il livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascun parametro, ma sulla base di valutazione globale.