Nelle ipotesi in cui i regolamenti delle sedi universitarie affidino direttamente alle Commissioni giudicatrici il compito della definizione di criteri, parametri e indicatori cui vincolare le attività di comparazione attraverso cui si esplica la c.d. discrezionalità tecnica – la predeterminazione di tali requisiti da parte della Commissione deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, bensì, sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Laddove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva. Ciò che rileva, è la necessità che i criteri individuati siano né vaghi né generici ma idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentire ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito.
Le valutazioni espresse dalla Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Ma in tutte le ipotesi in cui non emerga alcun vizio della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice. Da ciò deriva la piena autonomia decisionale e valutativa della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario rispetto alla Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica, in quanto – se è vero che l’abilitazione scientifica costituisce una condicio sine qua non dell’ottenimento dell’incarico di professore di prima fascia, non ne costituisce – però – unico ed esclusivo requisito.