L’esercizio della discrezionalità, anche tecnica, da parte delle commissioni giudicatrici non può tradursi in arbitrio; tuttavia, compete a chi assume che la Commissione abbia fatto esercizio arbitrario del potere circostanziare in concreto tale affermazione in presenza di una valutazione dei candidati partecipanti alla procedura, effettuata secondo i criteri predeterminati dalla commissione e assistita da una motivazione.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO