Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 788 del 25.1.2024

PROFESSORE ORDINARIO – DISCREZIONALITA’ TECNICA - SETTORE CONCORSUALE 07/A1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA – RIGETTO

L’esercizio della discrezionalità, anche tecnica, da parte delle commissioni giudicatrici non può tradursi in arbitrio; tuttavia, compete a chi assume che la Commissione abbia fatto esercizio arbitrario del potere circostanziare in concreto tale affermazione in presenza di una valutazione dei candidati partecipanti alla procedura, effettuata secondo i criteri predeterminati dalla commissione e assistita da una motivazione.

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