In tema di procedure di chiamata di professori universitari, l’impugnazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura rappresenta di per sé la condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito, poiché atto di nomina e presa di servizio, pur se distinti, si fondano su di esso.
L’annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale esplica effetto direttamente caducante (non meramente viziante) sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, che si pongono in rapporto di derivazione immediata.
In assenza di decreto rettorale di approvazione degli atti, la valutazione di idoneità operata dalla commissione rappresenta l’ultimo atto della procedura comparativa, presupposto necessario dei successivi atti di nomina. L’impugnazione di tale valutazione radica l’interesse all’annullamento con effetti caducanti sugli atti successivi.
Il verbale del consiglio di dipartimento che si limita a prendere atto del giudizio della commissione assumendolo quale presupposto della proposta di chiamata non “sostituisce” il decreto rettorale di approvazione.
L’omessa impugnazione degli atti successivi all’approvazione degli atti della procedura non elide l’interesse a ottenere l’annullamento del risultato della selezione. Ciò in quanto sussiste rapporto di necessaria derivazione degli atti successivi da quelli avversati, con collegamento esclusivo e bilaterale.
L’erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso integra nullità della sentenza ai sensi dell’Ad. Plen. nn. 16/2024 e 10/2025, con rinvio al giudice di primo grado.