In sede di riesercizio del potere, la Commissione esaminatrice è chiamata a fare prudente utilizzo della propria inesauribile discrezionalità, con i soli limiti derivanti da precedenti giudicati ai quali vincoli conformativi si atterrà nel ripetere le valutazioni e i giudizi.
Secondo i consolidati princìpi in tema di sostanziale intangibilità della discrezionalità valutativa delle commissioni, quando esente, come nel caso di specie, da manifesti profili di irragionevolezza, illogicità o abnormità. Deve essere richiamato al riguardo il consolidato orientamento secondo cui i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione.
Va rammentata la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato alla luce della quale la valutazione numerica contiene in sé la motivazione, sintetizzando il giudizio senza necessità di ulteriori argomenti descrittivi o motivazionali. Tale pacifico orientamento giurisprudenziale prevede che l’indicazione dei punteggi, che faccia seguito alla predeterminazione di criteri con determinate soglie numeriche, è incontestabilmente ritenuta più che congrua al fine del rispetto dell’obbligo motivazionale. A meno che il ricorrente non dimostrati che appaiono profili di contraddittorietà.