Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5349 del 25.1.2024

PROFESSORE ORDINARIO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA – SETTORE CONCORSUALE 07/A1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/01 – RIGETTO

L’esercizio della discrezionalità, anche tecnica, da parte delle commissioni giudicatrici non può tradursi in arbitrio, ma tale affermazione non puo’ essere riportata in termini generici in presenza di una adeguata valutazione dei candidati partecipanti alla procedura, effettuata secondo i criteri predeterminati dalla commissione e non scalfita dalle censure proposte dal ricorrente.

Devono essere rigettati i rilievi che in alcun modo dimostrano la irragionevolezza o l’ingiustizia o la mancanza di trasparenza o (come affermato) il carattere discriminatorio delle valutazioni adottate dalla Commissione nell’ambito della predetta procedura comparativa.

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