La nomina di una diversa commissione al fine della riedizione del potere risponde alla legittima esigenza di assicurare il massimo grado di imparzialità nell’attività di esecuzione di una sentenza per uno specifico segmento della procedura selettiva risultato illegittimo. Il riesercizio del potere in relazione a quest’ultimo è quindi destinato ad essere integrato con quello invece non censurato o in relazione al quale i motivi di impugnazione sono invece stati respinti, secondo il principio utile per inutile non vitiatur, oggi positivizzato dall’art. 34, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. (secondo cui in caso di accoglimento del ricorso il giudice amministrativo «annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato»), in modo da giungere comunque ad un risultato unitario, formalizzato con la più volte richiamata rivalutazione dei profili di carriera dei due candidati. Il sovrapporsi di momenti diversi in cui l’attività concorsuale si è svolta nel caso di specie non inficia l’unitarietà del relativo potere amministrativo, ma va correlato all’intervento giurisdizionale e all’esigenza derivante dall’accoglimento del ricorso di ripristinare la legalità della procedura concorsuale, nei soli limiti in cui questa è stata riconosciuta come illegittima.
Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ord. n. 248 del 29.5.2024
PROFESSORE ORDINARIO – ESCLUSIONE CONTROINTERESSATO – PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE – RIGETTO