Laddove le deduzioni dell’appellante concernenti la propria esclusione da una procedura di chiamata in forza delle previsioni dell’art. 18, comma 4 della l. n. 240 del 2010 appaiano suscettibili di favorevole apprezzamento, la domanda cautelare deve essere accolta, disponendo la sospensione della sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui preclude, in sede di riedizione della procedura, la valutazione della posizione dell’appellante che dovrà costituire, invece, oggetto di rivalutazione.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO