Laddove le deduzioni dell’appellante concernenti la propria esclusione da una procedura di chiamata in forza delle previsioni dell’art. 18, comma 4 della l. n. 240 del 2010 appaiano suscettibili di favorevole apprezzamento, la domanda cautelare deve essere accolta, disponendo la sospensione della sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui preclude, in sede di riedizione della procedura, la valutazione della posizione dell’appellante che dovrà costituire, invece, oggetto di rivalutazione.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO