Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 827 del 1.3.2023

PROFESSORE ORDINARIO - ACCOGLIMENTO PARZIALE

Laddove le deduzioni dell’appellante concernenti la propria esclusione da una procedura di chiamata in forza delle previsioni dell’art. 18, comma 4 della l. n. 240 del 2010 appaiano suscettibili di favorevole apprezzamento, la domanda cautelare deve essere accolta, disponendo la sospensione della sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui preclude, in sede di riedizione della procedura, la valutazione della posizione dell’appellante che dovrà costituire, invece, oggetto di rivalutazione.

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