Laddove le deduzioni dell’appellante concernenti la propria esclusione da una procedura di chiamata in forza delle previsioni dell’art. 18, comma 4 della l. n. 240 del 2010 appaiano suscettibili di favorevole apprezzamento, la domanda cautelare deve essere accolta, disponendo la sospensione della sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui preclude, in sede di riedizione della procedura, la valutazione della posizione dell’appellante che dovrà costituire, invece, oggetto di rivalutazione.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1216 del 15.6.2026
PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI – QUALITÀ DEI SEMINARI – ETA’ ACCADEMICA – ATTIVITÀ DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI – GRIGLIA – VOTO NUMERICO – SETTORE CONCORSUALE 07/E1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/07 – SCUOLA SUPERIORE S. ANNA – RIGETTO