Qualora nelle more del giudizio di secondo grado la parte abbia avanzato istanza di revocazione della sentenza di primo grado, sospesa nell’efficacia e con udienza di merito già fissata, l’istanza di rinvio delle parti può essere accolta, risultando evidente che la decisione del ricorso per revocazione assume rilievo ai fini della definizione della presente controversia.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 17053 del 29.10.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – LIMITI DEL GIUDICATO – VALORI SOGLIA – AUTONOMO GIUDIZIO DI MERITO SULLA MATURITÀ SCIENTIFICA – MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO COLLEGIALE – RAPPORTO CON I GIUDIZI INDIVIDUALI – NATURA NON COMPARATIVA DELLA PROCEDURA – POSIZIONE RICONOSCIBILE NELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA – SETTORE CONCORSUALE 08/E2 – RIGETTO