In assenza di un decreto rettorale di approvazione degli atti – l’approvazione della selezione debba ritenersi sostituita o assorbita dalla delibera dipartimentale di chiamata. Il provvedimento conclusivo della procedura deve essere individuato nella delibera consiliare di approvazione; ciò tuttavia non è in grado di incidere, sul versante processuale, nel senso di ritenere che la procedibilità del giudizio principale dipenda in senso logico – giuridico dall’impugnazione anche di tale atto. È stato infatti rilevato che l’impugnazione del decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura il controinteressato, rappresenta di per sé condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito della fondatezza delle censure dedotte poiché l’atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimenti distinti rispetto a quello di approvazione dell’esito di procedura, si fondano per l’appunto su di esso.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO