Nelle procedure di chiamata a professore di prima fascia ex art. 18 L. 240/2010, il giudizio della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica. Non è quindi consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico, né ricostruire la comparazione come sommatoria aritmetica di titoli, ore, CFU, citazioni o incarichi. Resta però pienamente sindacabile il rispetto dei criteri predeterminati, così come il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e la manifesta irragionevolezza. Per questo non è inammissibile l’appello che, pur contestando la valutazione comparativa, deduca vizi riconducibili al paradigma della legittimità. Nelle procedure non strutturate a punteggio, inoltre, la decisività del vizio non richiede la dimostrazione meccanica del ribaltamento dell’esito, ma la sua idoneità a incidere sulla tenuta complessiva della comparazione.
In assenza di una previsione della lex specialis o di un autovincolo della Commissione, non sussiste alcun obbligo di predisporre griglie, pesi o punteggi numerici. La Commissione deve predeterminare criteri qualitativi idonei a guidare la valutazione e rendere il giudizio intelligibile, anche in forma sintetica, senza essere tenuta a una scheda critica per ciascuna pubblicazione.
La procedura di chiamata ha funzione distinta dall’abilitazione scientifica nazionale. Questa costituisce requisito di accesso e non vincola la Commissione locale, che deve individuare il candidato più adeguato al posto bandito senza replicare i giudizi ASN né trarre conseguenze automatiche dalla loro cronologia o intensità. Allo stesso modo, l’anzianità del candidato non costituisce criterio autonomo di preferenza. Può rilevare soltanto come presupposto fattuale di una maggiore continuità e consolidamento dell’attività didattica e scientifica.
Il riconoscimento World’s Top 2% Scientist è un indicatore bibliometrico generale di visibilità e impatto, riferito all’intera produzione del ricercatore. Non può quindi essere assunto come prova dirimente di eccellenza nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ma può concorrere, entro tali limiti, alla valutazione complessiva. Analogamente, gli indicatori bibliometrici non sono neutrali e non possono tradursi in automatismi selettivi. La prospettazione di una diversa, pur plausibile, metodologia di lettura dei dati non rende illegittima quella seguita dalla Commissione, salvo errore oggettivo o travisamento decisivo. Quanto alle pubblicazioni: le review, ove non escluse dal bando o dai criteri, sono valutabili, e il loro peso rientra nella discrezionalità tecnica; la natura interdisciplinare della produzione, frequente negli ambiti di antibiotico-resistenza e biofilm, non comporta di per sé difetto di congruenza con il settore; la posizione di corresponding o last author è indice rilevante dell’apporto individuale, ma non determina una prevalenza automatica.
L’attribuzione del medesimo giudizio qualitativo (“ottimo”) a entrambi i candidati in una macroarea non integra, di per sé, appiattimento valutativo né violazione della par condicio.