Appurata la legittimità della nomina dei membri della Commissione giudicatrice, non è ammissibile la ricusazione della stessa in virtù della pendenza di un contenzioso relativo a precedenti edizioni delle procedure di conferimento dell’ASN. Tale ipotesi, infatti, non può ritenersi sussumibile in quelle tassativamente previste dalla legge in quanto la disciplina della causa pendente concepita dal legislatore non va interpretata nel senso di includervi il contenzioso tra il candidato e l’intera Commissione, bensì quello intercorrente con i singoli membri della stessa.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO