Appurata la legittimità della nomina dei membri della Commissione giudicatrice, non è ammissibile la ricusazione della stessa in virtù della pendenza di un contenzioso relativo a precedenti edizioni delle procedure di conferimento dell’ASN. Tale ipotesi, infatti, non può ritenersi sussumibile in quelle tassativamente previste dalla legge in quanto la disciplina della causa pendente concepita dal legislatore non va interpretata nel senso di includervi il contenzioso tra il candidato e l’intera Commissione, bensì quello intercorrente con i singoli membri della stessa.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO