La valutazione delle pubblicazioni operata dalla Commissione non è viziata da difetto di motivazione, laddove – seppur succintamente – l’organo abbia chiarito il percorso logico che ha condotto al diniego dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Tale motivazione può essere corroborata – per giurisprudenza costante – dai giudizi individuali espressi dai singoli Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad assolvere tale funzione (ad esempio – come nel caso di specie – esaminando adeguatamente le pubblicazioni del ricorrente e condividendo in modo unanime la valutazione negativa sulle pubblicazioni medesime).
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO