La valutazione delle pubblicazioni operata dalla Commissione non è viziata da difetto di motivazione, laddove – seppur succintamente – l’organo abbia chiarito il percorso logico che ha condotto al diniego dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Tale motivazione può essere corroborata – per giurisprudenza costante – dai giudizi individuali espressi dai singoli Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad assolvere tale funzione (ad esempio – come nel caso di specie – esaminando adeguatamente le pubblicazioni del ricorrente e condividendo in modo unanime la valutazione negativa sulle pubblicazioni medesime).
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO