È errato il giudizio di una commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario che, con riferimento alle pubblicazioni, valuti come insoddisfacente l’apporto individuale di un candidato che sia stato sempre primo o ultimo nome, ovvero secondo e contestualmente corrisponding author, in tutti – ad eccezione di uno – i lavori presentati.
Affinché la motivazione dei giudizi resi in sede di abilitazione scientifica nazionale non sia ritenuta apodittica, non è necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale. E’ sufficiente un giudizio di carattere sintetico sulla complessiva produzioni scientifica del candidato qualora sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali del commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo.