Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 1503 del 27.1.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – CRITERI PIU’ STRINGENTI ART. 4 D.M. 120/2016 – DEFINIZIONE PREVENTIVA – ESPLICITAZIONE MOTIVAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 12/D1 – ACCOGLIMENTO

Nell’ambito di una procedura per l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, la valutazione del titolo relativo alla “direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale” mediante l’utilizzo da parte della commissione del criterio della “coerenza con il settore concorsuale” – più stringente di quello stabilito dall’art. 4 del DM 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni, ove è richiesta la coerenza con “le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”, rendendo valutabili non solo le pubblicazioni scientifiche esattamente rientranti nel settore oggetto della procedura concorsuale, ma anche quelle congruenti con attività interdisciplinari in cui rientra il settore oggetto del concorso – deve considerarsi illegittimo, in assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso sul piano normativo, nel caso in cui la commissione giudicatrice non lo abbia preventivamente definito nella seduta di insediamento (ex art. 5, comma 2, del DM 120/2016).

Nell’ambito di una procedura per l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, viola l’art. 3 del DM 120/2016 la valutazione della commissione che qualifichi in maniera apodittica come di “insufficiente prestigio” la collana editoriale presentata da un candidato con riferimento al titolo “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, in quanto rende impossibile comprendere quale sia stato il percorso logico seguito dalla Commissione.

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